Capo I
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
In vigore dal 29 lug 2020
Modifiche all' del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
1. All' del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 ottobre 2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica richiesta della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE. Tale rapporto è articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell' del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, e consulta le associazioni di categoria di riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, e di proporre le più efficaci azioni correttive.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1-bis. Al fine di redigere la valutazione di cui al comma 1, l'Acquirente Unico, relativamente ai dati contenuti nel Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e SNAM, relativamente alle utenze di fornitura di gas, mettono i medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici.»;
c) al comma 2, le parole «all'allegato 4, parte 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE e all'allegato 4»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa all'uopo fissate.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;73#art-10