Capo I

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni

In vigore dal 29 lug 2020
Modifiche all' del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni 1. All' del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»; b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti: «c) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247; c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell'EGE per le attività previste dal presente decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche;»; c) al comma 2, la lettera v) è sostituita dalla seguente: «v) grande impresa: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;»; d) al comma 2, dopo la lettera ee) è inserita la seguente: «ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea;»; e) al comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente: «ff) pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali;»; f) al comma 2, la lettera nn) è sostituita dalla seguente: «nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;73#art-2

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