Art. 3
Violazione degli obblighi di comunicazione derivanti dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/757
In vigore dal 14 ago 2019
Violazione degli obblighi di comunicazione derivanti
dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/757
1. L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del regolamento, nel rispetto delle modalità di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-07-25;83#art-3