Art. 2

Violazione degli obblighi di monitoraggio derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2015/757

In vigore dal 14 ago 2019
1. L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di monitoraggio di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 100.000. Se la violazione è dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio secondo quanto previsto all' del regolamento, ovvero al mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7 del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-07-25;83#art-2

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