Art. 4
Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
In vigore dal 14 ago 2019
Vigilanza, accertamento delle violazioni
e irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui al comma 2, ed al procedimento si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, è svolta dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, che ne redige verbale da trasmettere, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento, al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all' del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, quale autorità nazionale competente.
3. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'attività di contestazione e notificazione della violazione, mediante verbale di accertamento, è svolta dal Comitato di cui al comma 2.
4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-07-25;83#art-4