Parte PrimaTitolo IVCapo IIISez. III

Art. 94 bis

Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale

In vigore dal 28 set 2024
1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all' oppure della richiesta o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell', comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-94-bis

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