Parte Prima›Titolo IV›Capo III›Sez. II
Art. 93 bis
Reclami
In vigore dal 28 set 2024
1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'.
2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell', sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-93-bis