Art. 93 bis · Reclami
Parte PrimaTitolo IVCapo IIISez. II

Art. 93 bis

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Reclami

In vigore dal 28 set 2024
1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'. 2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell', sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-93-bis