Parte Prima

Art. 25 decies

Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

In vigore dal 28 set 2024
1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all' del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-25-decies

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