Parte Prima›Titolo V›Capo IX
Art. 277
Creditori posteriori
In vigore dal 28 set 2024
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all', comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-277