Parte PrimaTitolo VCapo IX

Art. 277

Creditori posteriori

In vigore dal 28 set 2024
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all', comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-277

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