Art. 277 · Creditori posteriori
Parte PrimaTitolo VCapo IX

Art. 277

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Creditori posteriori

In vigore dal 28 set 2024
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all', comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-277