Parte PrimaTitolo VCapo IX

Art. 272

Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

In vigore dal 28 set 2024
1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell', comma 4. Il termine di cui all', comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni. 2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo deposita. Si applica l', commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato. 3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. 3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-272

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