Parte PrimaTitolo VCapo VI

Art. 238

Concorso dei vecchi e nuovi creditori

In vigore dal 15 lug 2022
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione. 2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-238

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo