Parte Prima›Titolo V›Capo VI
Art. 238
Concorso dei vecchi e nuovi creditori
In vigore dal 15 lug 2022
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-238