Parte PrimaTitolo VCapo VI

Art. 236

Effetti della chiusura

In vigore dal 28 set 2024
1. Fatto salvo quanto previsto nell', con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima. 2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'. 3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli e seguenti. 4. Il decreto, anche emesso ai sensi dell', comma 2-bis, secondo periodo o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile. 5. Nelle ipotesi previste dall', il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-236

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