Parte Prima›Titolo V›Capo VI
Art. 236
258 / 415Effetti della chiusura
In vigore dal 28 set 2024
1. Fatto salvo quanto previsto nell', con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.
2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'.
3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli e seguenti.
4. Il decreto, anche emesso ai sensi dell', comma 2-bis, secondo periodo o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.
5. Nelle ipotesi previste dall', il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-236