Parte Prima›Titolo V›Capo VII
Art. 242
Concordato nel caso di numerosi creditori
In vigore dal 28 set 2024
1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale o mediante altre forme ritenute opportune.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-242