Parte Prima›Titolo V›Capo III
Art. 202
Effetti della domanda
In vigore dal 15 lug 2022
1. La domanda di cui all' produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-202