Parte PrimaTitolo VCapo III

Art. 202

Effetti della domanda

In vigore dal 15 lug 2022
1. La domanda di cui all' produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-202

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