Parte Prima›Titolo V›Capo II
Art. 197
Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore
In vigore dal 15 lug 2022
1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all', comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-197