Parte PrimaTitolo VCapo II

Art. 197

Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all', comma 2. 2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-197

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