Parte Prima›Titolo V›Capo II
Art. 196
Inventario di altri beni
In vigore dal 15 lug 2022
1. In deroga a quanto previsto dagli , comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.
2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-196