Parte Prima›Titolo V›Capo III
Art. 202
224 / 415Effetti della domanda
In vigore dal 15 lug 2022
1. La domanda di cui all' produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-202