Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 23 dic 2018
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-23;139#art-19