Art. 18
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
In vigore dal 23 dic 2018
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Se le questioni riguardanti un servizio internazionale richiedono decisioni di due o più organismi di regolazione, l'organismo di regolazione coopera con gli organismi di regolazione interessati nel predisporre le rispettive decisioni al fine di pervenire a una risoluzione della questione. A tal fine, l'organismo di regolazione interessato svolge le sue funzioni conformemente all'articolo 37.»;
b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti principi e pratiche comuni includono accordi per la risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito del comma 3-bis.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-23;139#art-18