Art. 16
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
In vigore dal 23 dic 2018
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell'eventualità di perturbazioni della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o incidenti, il gestore dell'infrastruttura adotta tutte le misure necessarie per il ripristino del normale svolgimento del servizio. A tal fine egli elabora un piano d'intervento che elenca i vari organismi da informare in caso di incidenti gravi o serie perturbazioni della circolazione dei treni. Nell'eventualità di perturbazioni con potenziale impatto sul traffico transfrontaliero, il gestore dell'infrastruttura condivide le pertinenti informazioni con gli altri gestori dell'infrastruttura la cui rete e il cui traffico possono subirne le conseguenze e coopera con gli stessi per riportare il traffico transfrontaliero alla normalità.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri predispongono piani di emergenza e li trasmettono al gestore dell'infrastruttura affinché siano adeguatamente coordinati per fornire assistenza ai passeggeri, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1371/2007, nel caso di grave interruzione del servizio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-23;139#art-16