Art. 5
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie
In vigore dal 10 nov 2018
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di disposizioni transitorie
1. All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Art. 47 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 47 (L - R)»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.
L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L).»
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;122#art-5