Art. 2

Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni

In vigore dal 10 nov 2018
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.»; 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a seguito di revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero di rescissione del giudicato» e le parole «a norma dell'articolo 673» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 669 e 673»; b) all', comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per morte della persona alla quale si riferiscono;».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;122#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni (Art. 2 Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.) — Testo vigente | Portale Normativo