Art. 1

Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili

In vigore dal 10 nov 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, e in particolare l', commi 18 e 19; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018; Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza del 13 settembre 2018; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili 1. All', comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;122#art-1

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