Art. 9
Abrogazione e modificazione di norme
In vigore dal 24 ott 2018
1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, secondo periodo, le parole «l'anno successivo nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno successivo. Per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'anno successivo la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio.»;
b) all'articolo 39, comma 4, primo periodo, le parole «nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41,» e le parole: «, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41», sono soppresse.
2. All', comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le parole «di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-12;116#art-9