Art. 11
Entrata in vigore
In vigore dal 24 ott 2018
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione di quanto previsto dall', comma 1, lettera a), e dall', comma 3, capoverso articolo 7-ter, del presente decreto che entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 settembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-12;116#art-11