Art. 8

Sanzioni

In vigore dal 8 lug 2018
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque arreca danni alle piante di cui all', comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;75#art-8

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