Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 8 lug 2018
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793.
3. Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all', comma 3.
4. Alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli sono abrogati;
b) all', primo comma, le parole «agli artt.» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo» e le parole «e 7» sono soppresse.
5. Il rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Lorenzin, Ministro della salute
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;75#art-10