Art. 8
8 / 10Sanzioni
In vigore dal 8 lug 2018
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque arreca danni alle piante di cui all', comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;75#art-8