Titolo III

Art. 21

Abrogazioni

In vigore dal 8 lug 2018
1. Sono abrogati: a) il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ad eccezione dell', comma 6; b) l', commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; c) l', comma 1048, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; d) l', commi 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13; e) l'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorità di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP; f) l', comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
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