Titolo I

Art. 15 bis

Trasformazione della società SIN S.p.a.

In vigore dal 17 ago 2023
1. La SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell', comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, previa adozione dei necessari provvedimenti e delle modifiche statutarie che ne permettano la qualificazione quale società in house del Ministero e di AGEA, può svolgere le seguenti attività: a) coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca; b) progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi; c) ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain; d) supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e ad AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN, anche in coordinamento con i CAA; e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112; f) conclusione di accordi, sentito il Ministero, con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei limiti di cui all', comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 può essere in ogni caso effettuato solo una volta espletata da parte di Consip S.p.a. la procedura ad evidenza pubblica di cui all', comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e sottoscritti i relativi accordi quadro. 3. Al fine di quanto previsto dai commi 1 e 2, le azioni di SIN S.p.a. detenute da AGEA sono trasferite da quest'ultima al Ministero a titolo gratuito al termine della procedura di cui al comma 2.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;74#art-15-bis

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