Titolo III
Art. 21
23 / 23Abrogazioni
In vigore dal 8 lug 2018
1. Sono abrogati:
a) il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ad eccezione dell', comma 6;
b) l', commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
c) l', comma 1048, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) l', commi 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13;
e) l'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorità di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP;
f) l', comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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