Art. 5
Profilatura dei clienti
In vigore dal 1 lug 2018
1. IVASS e CONSOB, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori, possono definire modalità standard per garantire una profilatura del cliente più sicura anche nell'ottica di prevedere, nel breve periodo, un sistema che garantisca una univocità della profilatura stessa, al fine di una sempre maggiore tutela del cliente, identificando un grado di rischiosità tollerabile per il cliente medesimo, direttamente riferito alla scala di rischio dei prodotti così come prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 e relative norme di attuazione (KID).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68#art-5