Art. 5

Profilatura dei clienti

In vigore dal 1 lug 2018
1. IVASS e CONSOB, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori, possono definire modalità standard per garantire una profilatura del cliente più sicura anche nell'ottica di prevedere, nel breve periodo, un sistema che garantisca una univocità della profilatura stessa, al fine di una sempre maggiore tutela del cliente, identificando un grado di rischiosità tollerabile per il cliente medesimo, direttamente riferito alla scala di rischio dei prodotti così come prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 e relative norme di attuazione (KID). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Calenda, Ministro dello sviluppo economico Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Orlando, Ministro della giustizia Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68#art-5

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