Art. 3
Disposizioni transitorie riguardanti gli adempimenti connessi al Registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
In vigore dal 1 lug 2018
1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono iscritti nel registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano entro il 23 febbraio 2019 l'adeguamento dei requisiti professionali di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 del medesimo decreto legislativo, n. 209 del 2005, conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo.
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, esercitano l'attività di intermediario assicurativo a titolo accessorio, secondo quanto previsto dall', comma 1, lettera cc-septies), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono iscritti, previo accertamento dei requisiti necessari:
a) nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, se agiscono su incarico di altro intermediario iscritto alle sezioni del registro del medesimo art. 109, comma 2, lettere a), b) o d), del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005;
b) nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, se operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, nell'indicazione dei dati identificativi della persona fisica o giuridica che esercita tale attività, riportati nel registro, è data evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio. A tal fine i soggetti di cui, al comma 2, lettera a), del presente articolo, già iscritti nella sezione del registro di cui al medesimo art. 109, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, comunicano all'IVASS che operano come intermediari a titolo accessorio entro il termine di sei mesi da tale data.
4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono iscritti nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati, nell'ambito della dirigenza, in qualità di responsabili dell'attività di distribuzione dell'intermediario iscritto nella sezione del Registro di cui all'art. 109, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono iscritti nella corrispondente sezione del registro di cui al medesimo art. 109, comma 2, lettera d), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68#art-3