Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 1 lug 2018
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, restano attribuite all'IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari di cui all'art. 109, assegnate all'Organismo ai sensi degli articoli 109, 112, 113, 116, 116-bis, 116-ter, 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo. 3. Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sono determinate, in modo da gravare il minimo possibile sugli utenti, le modalità di contribuzione da parte degli stessi, al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall', comma 34 del presente decreto legislativo. 5. In ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS ai sensi dell' comma 34, del presente decreto, la pianta organica dell'IVASS è incrementata in misura di 45 unità di ruolo, in deroga all'art. 13, comma 32, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse come individuate ai sensi del medesimo , comma 34, del presente decreto. 6. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 141, comma 7, dopo le parole «Banca d'Italia,» sono aggiunte le seguenti: «dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,»; b) all'art. 141-octies, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. 7. Le disposizioni di cui agli del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68#art-4

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