Titolo XII

Art. 100

Clausola di salvaguardia per le Province autonome

In vigore dal 3 ago 2017
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall' della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-100

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo