Titolo XI
Art. 95
Vigilanza
In vigore dal 3 ago 2017
1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.
2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.
3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all' trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull'attività e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi dell' 93, dirette al soddisfacimento delle finalità accertative espresse nel comma 1.
5. La vigilanza sugli enti di cui all', comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all' entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all', comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-95