Titolo XII

Art. 103

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 3 ago 2017
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli , pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all', comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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