Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 27 giu 2017
1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;100#art-21