Art. 18

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016

In vigore dal 27 giu 2017
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016 1. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) alle società in controllo pubblico come definite dall', comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall', comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.''.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;100#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo