Art. 16
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016
In vigore dal 27 giu 2017
Modifiche all'articolo 25
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2017»;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» è inserita la seguente: «adottato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell', comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «a quanto» sono sostituite dalle seguenti: «al divieto».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;100#art-16