Capo IV
Art. 14 ter
Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti
In vigore dal 21 nov 2018
1. In prima applicazione, il personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti è posto alle dipendenze, con riferimento alle sedi ove il medesimo personale presta servizio, delle direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile competenti per territorio o delle competenti direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-14-ter