Capo IV
Art. 14 bis
Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità nautiche
In vigore dal 21 nov 2018
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 250 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al fine di garantire la continuità del servizio di soccorso pubblico, il personale specialista nautico in possesso sia del brevetto di nautico di coperta sia del brevetto di nautico di macchina può essere impiegato, temporaneamente, per un periodo non superiore a cinque anni, in attività specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-14-bis