Capo IV
Art. 14 ter
27 / 37Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti
In vigore dal 21 nov 2018
1. In prima applicazione, il personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti è posto alle dipendenze, con riferimento alle sedi ove il medesimo personale presta servizio, delle direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile competenti per territorio o delle competenti direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-14-ter