Art. 14 ter · Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti
Capo IV

Art. 14 ter

27 / 37

Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti

In vigore dal 21 nov 2018
1. In prima applicazione, il personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti è posto alle dipendenze, con riferimento alle sedi ove il medesimo personale presta servizio, delle direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile competenti per territorio o delle competenti direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-14-ter