Capo V

Art. 47

Abrogazioni

In vigore dal 17 nov 2018
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati: a) la legge 3 agosto 1961, n. 833; b) gli della legge 10 maggio 1983, n. 212; c) il Titolo I e il Titolo II della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ad eccezione dell'articolo 90; e) l', comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 e la relativa tabella B allegata al medesimo decreto legislativo; f) l'articolo 2136, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati: a) gli , commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) l', comma 2, ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289; c) l', comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-47

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