Sez. II
Art. 3 bis
Distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, può fregiarsi dello speciale distintivo d'onore recante la scritta "Mutilato in servizio".
2. Il personale della Polizia di Stato che, una o più volte, ha riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non è stato concesso il distintivo di onore di cui al comma 1 può essere autorizzato a fregiarsi di uno o più speciali distintivi d'onore per feriti in servizio conformi al modello depositato negli archivi di Stato.
3. Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-3-bis