Art. 3 bis · Distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato
Sez. II

Art. 3 bis

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Distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato

In vigore dal 20 feb 2020
1. Il personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, può fregiarsi dello speciale distintivo d'onore recante la scritta "Mutilato in servizio". 2. Il personale della Polizia di Stato che, una o più volte, ha riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non è stato concesso il distintivo di onore di cui al comma 1 può essere autorizzato a fregiarsi di uno o più speciali distintivi d'onore per feriti in servizio conformi al modello depositato negli archivi di Stato. 3. Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
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