Art. 6

Disposizioni a regime in materia di sergenti

In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 690 è sostituito dal seguente: «Art. 690 (Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti). - 1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni, riservati: a) nel limite minimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; b) nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo. 2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. 3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la definizione dei titoli, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. 4. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni riservati: a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale; b) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.»; b) l'articolo 774 è sostituito dal seguente: «Art. 774 (Stato giuridico dei frequentatori). - 1. Agli ammessi ai corsi per la nomina a sergente si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei volontari in servizio permanente e quelle contenute nel regolamento.»; c) all'articolo 840, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilità e più intenso impegno operativo fra quelli di cui ai commi 1 e 2; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta; d) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità; e) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.»; d) all'articolo 1283, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti può essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.»; e) all'articolo 1285: 1) al comma 1, il numero «7» è sostituito dal seguente: «4»; 2) al comma 2, il numero «7» è sostituito dal seguente: «5»; f) dopo l'articolo 1323, è inserito il seguente: «Art. 1323-bis (Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti: a) otto anni di anzianità di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente; d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna. 2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a). 3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei sergenti maggiori capi da valutare per l'attribuzione della qualifica. 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»; g) dopo l'articolo 978, è inserito il seguente: «Articolo 978-bis (Impiego dei sergenti). - 1. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 690, comma 1, all'esito del corso di formazione, può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;94#art-6

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